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Detrazione fiscale del 50% e scambio sul posto

 

 

 

Chi installa un impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2018 può usufruire anche della detrazione fiscale Irpef del 50%, un’importante agevolazione economica prevista dal Decreto Sviluppo per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed estesa anche al fotovoltaico, intervento che rientra tra quelli a risparmio energetico grazie all’utilizzo dell’energia solare, fonte pulita e inesauribile. Si tratta di un provvedimento partito nel 2011 con un bonus fiscale del 36% e modificato appunto dal Decreto Sviluppo, che ha alzato la soglia al 50% per il periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018; in quest’arco di tempo è stato raddoppiato anche il limite di spesa: da 48.000 euro a 96.000 euro.

Questo bonus fiscale non è ovviamente soggetto all’esaurimento di fondi disponibili, come accadeva invece per il Conto Energia, e in più offre un altro notevole vantaggio: la possibilità di usufruire dello scambio sul posto.

Lo scambio sul posto indica una modalità di autoconsumo dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico che è differita nel tempo. Non è necessario che ci sia contemporaneità tra la produzione e l’utilizzo dell’energia; la rete elettrica locale diventa un serbatoio virtuale in cui si vanno a depositare le eccedenze di energia ed è quindi possibile prelevarla anche in un secondo momento a condizioni economiche vantaggiose.

Il servizio di scambio sul posto è regolato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che si occuperà di rimborsare al contribuente la bolletta dell’energia elettrica. Funziona in questo modo: nel momento in cui l’impianto fotovoltaico non riesce a coprire tutto il fabbisogno energetico dell’abitazione, l’utente che sta prelevando energia dalla rete paga regolarmente la bolletta al suo gestore di energia; se a fine anno l’impianto fotovoltaico dell’utente ha immesso nella rete più energia di quella utilizzata per l’autoconsumo, il contribuente si ritroverà con un credito di energia che il GSE provvederà a remunerare: il risarcimento è corrisposto attraverso acconti trimestrali/semestrali o conguagli annuali, come se l’utente vendesse l’energia al Gestore dei Servizi Energetici.

L’utente può anche decidere di non ridurre o azzerare la propria bolletta attraverso questa liquidazione economica, ma utilizzare l’energia prodotta in eccesso come credito nei confronti del GSE per gli anni successivi.

Sintetizzando, la detrazione 50% dà accesso al conto scambio con il quale l’utente potrà decidere se farsi pagare le eccedenze di energia prodotta oppure usarle come credito futuro.

Per approfondire la normativa che regola lo scambio sul posto è possibile consultare il documento del GSE “Disciplina dello scambio sul posto“.